Con l’entrata in vigore del limite nazionale per i 4 PFAS prioritari, il quadro delle responsabilità giuridiche in Italia è diventato estremamente rigoroso, in particolare per i gestori idrici e per i titolari/amministratori di strutture sanitarie, pubbliche e collettive.
La responsabilità si articola su tre livelli: penale, civile e amministrativa.
Sul piano penalistico, l’inosservanza dei limiti di PFAS espone i responsabili a contestazioni delittuose di massima gravità.
Non si tratta più di una mera inosservanza formale, ma della potenziale contestazione di reati contro la salute e l’incolumità pubblica come:
– Art. 439 e 452 c.p. (Avvelenamento di acque o sostanze alimentari): i reati si possono configurare in forma colposa se il gestore di una rete, il titolare di una attività o il responsabile di una struttura sanitaria, pur consapevole del rischio PFAS o dell’inadeguatezza dei sistemi di filtrazione della struttura, continui a somministrare acqua contaminata ai clienti, studenti, degenti e al personale.
– Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose): il reato si ritiene integrato se viene dimostrato un nesso di causa-effetto tra l’esposizione prolungata ai PFAS oltre i limiti di legge all’interno della struttura e l’insorgenza di patologie correlate nei pazienti o nei dipendenti.
– Art. 328 c.p. (omissione di atti d’ufficio): il reato si configura quando dirigenti di gestori a totale o parziale capitale pubblico rifiutino o omettano di adottare tempestivamente provvedimenti urgenti di sospensione dell’erogazione o di bypass idrico a tutela della salute pubblica.
Sotto il profilo civilistico, assume rilievo dirimente la natura del rapporto tra il gestore e l’utente, riconducibile allo schema causale del contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c.-
Con specifico riferimento alla fornitura idrica, l’obbligazione gravante sul gestore non si esaurisce nella mera prestazione di dare, intesa come erogazione quantitativa del volume d’acqua richiesto, bensì include intrinsecamente il requisito qualitativo del bene somministrato, quale elemento costitutivo dell’esatto adempimento.
L’acqua, per essere oggetto di legittima somministrazione commerciale, deve possedere lo status giuridico di “acqua potabile”: i limiti fissati dal D.Lgs. 18/2023 (e la soglia di 0,02 μg/l per i 4 PFAS) rappresentano i requisiti qualitativi minimi integrativi del contratto.
Pertanto, la somministrazione di acqua con PFAS sopra i limiti stabiliti per legge, equivale alla consegna di un bene difettoso, insalubre e diverso da quello pattuito (aliud pro alio).
L’inquadramento del rapporto nell’alveo dell’art. 1559 c.c. (somministrazione) comporta la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., del gestore.
Nel settore ricettivo (hotel, palestre, ristoranti), ma anche nella fornitura idrica pubblica, la sicurezza ambientale e la potabilità dell’acqua sono prestazioni accessorie ma tassative (D.Lgs. 18/2023).
All’utente sarà sufficiente dimostrare il superamento dei limiti (certificato da analisi ARPA o campiona-menti) per invertire l’onere della prova: il gestore dovrà dimostrare l’assoluta impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a sé non imputabile.
Accanto alla responsabilità contrattuale legata al contratto di somministrazione, in caso di contamina-zione da PFAS, concorre anche la responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) ex art. 2043 c.c. e ss.-
Nel diritto civile italiano vige il principio del cumulo delle azioni (o concorso di responsabilità): quando un unico fatto illecito vìola sia un obbligo contrattuale sia il dovere generale di non ledere l’altrui sfera giuridica (neminem laedere), il danneggiato può scegliere di agire basandosi su entrambe le tutele.
Sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, la fattispecie aquiliana connessa alla contami-nazione da sostanze PFAS si articola su tre elementi costitutivi fondamentali:
– Responsabilità da Cose in Custodia (Art. 2051 c.c.): la rete idrica interna è sotto la custodia del proprietario dell’immobile o del condominio (rappresentato dall’amministratore). Tale responsabilità è di natura oggettiva: l’unica scriminante è il caso fortuito, impraticabile laddove lo sforamento dipenda dalla mancata manutenzione o dal mancato adeguamento tecnologico degli impianti.
– Responsabilità per l’Esercizio di Attività Pericolose (Art. 2050 c.c.): la giurisprudenza maggioritaria qualifica l’attività di gestione, trattamento e distribuzione di acqua potabile (nonché la gestione di complessi chimici industriali) come attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., data la potenziale diffusività del danno alla salute pubblica in caso di anomalie. Il gestore dell’attività è presunto colpevole del danno a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, provando di aver impiegato la tecnologia di purificazione e sicurezza scientificamente ed economicamente disponibile sul mercato al momento dell’evento.
– Responsabilità Generale per Dolo o Colpa (Art. 2043 c.c.): clausola generale della responsabilità extracontrattuale, trova applicazione non solo contro il Gestore della rete idrica, ma soprattutto contro il terzo inquinatore (l’azienda chimica a monte, come nei casi storici Miteni o Solvay-Spinetta Marengo).
Chi immette PFAS nell’ambiente compie un fatto illecito (violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. e del diritto alla proprietà/ambiente): in questo caso, il cittadino o la struttura danneggiata agiscono ex art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento integrale del danno subito a causa dell’immissione dolosa o colposa di sostanze chimiche tossiche nella falda acquifera.
Il rigore impresso dal legislatore con la fissazione del limite di 0,02 μg/l per i 4 PFAS prioritari non proietta i suoi effetti esclusivamente sull’asse pubblicistico del rapporto tra utente e grande gestore idrico, ma penetra capillarmente anche nei luoghi di lavoro, ridefinendo i confini della sicurezza aziendale.
In questo scenario, il dovere di protezione della salute del datore di lavoro si eleva a precetto assoluto attraverso il combinato disposto dell’art. 2087 c.c. e le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008.
Da un lato, la somministrazione di acqua non conforme nelle mense o nei locali aziendali si configura come un inadempimento contrattuale intrinseco al rapporto di lavoro (ex art. 1218 c.c.), per violazione della clausola sociale di sicurezza protettiva dell’integrità del dipendente.
Dall’altro, la disponibilità dei punti di erogazione e delle reti idriche interne fa sorgere in capo all’azienda una responsabilità extracontrattuale oggettiva da cose in custodia (ex art. 2051 c.c.).
Sotto il profilo amministrativo, il D.Lgs. 18/2023 ha introdotto un meccanismo sanzionatorio punitivo volto a reprimere la mancata prevenzione e l’assenza di monitoraggio:
• le sanzioni pecuniarie applicate dalle autorità sanitarie competenti variano da 5.000 a 30.000 euro per il mancato o inadeguato adempimento degli obblighi di valutazione e gestione del rischio della rete idrica interna (mancanza del Piano di Sicurezza dell’Acqua).
• le sanzioni pecuniarie salgono da 10.000 a 50.000 euro per la mancata attuazione delle misure correttive immediate disposte dall’autorità sanitaria in caso di superamento dei limiti di PFAS.
Vi è da precisare che sotto il profilo del diritto amministrativo e sanitario, la rete di distribuzione idrica e la salute dei cittadini creano un legame diretto tra il soggetto gestore (sia esso il gestore idrico pubblico o il gestore privato di una rete interna) e il Comune.
Il Sindaco è capo dell’amministrazione comunale ed anche Autorità Sanitaria Locale (v. art. 32 Legge n. 833/1978 e dall’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali).
In quanto Autorità Sanitaria Locale, il Sindaco ha il potere-dovere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
Il recepimento della Direttiva Acque (tramite il D.Lgs. 18/2023 e le successive integrazioni) ha reso il Sindaco il terminale istituzionale delle segnalazioni di non conformità.
Quando le ASL (o l’ARPAL in Liguria) rilevano nei punti di campionamento o nei pozzi concentrazioni di PFAS superiori ai limiti di legge (es. oltre i 20 ng/L per i 4 PFAS principali), vi è l’obbligo di immediata notifica al Gestore e al Sindaco.
Una volta informato, se il Gestore non interviene tempestivamente isolando le fonti contaminate o installando filtri idonei, il Sindaco ha l’obbligo giuridico di intervenire per limitare o vietare il consumo umano dell’acqua erogata mediante ordinanza.
La mancata adozione di provvedimenti restrittivi a tutela della popolazione, a fronte di dati scientifici certi forniti dagli organi di controllo, configura in capo al Sindaco il reato di Omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) e può concorrere nei delitti colposi contro la salute pubblica (ex art. 452 c.p.).
Pertanto, in sede civile, se i cittadini subiscono un danno biologico o patrimoniale derivante dall’ingestione continuativa di PFAS (o dalla svalutazione degli immobili per mancanza di acqua potabile), si configura una responsabilità solidale (art. 2055 c.c.) tra il Gestore e il Comune: il Gestore risponde per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale da attività pericolosa (art. 2050 c.c.), per non aver garantito lo standard qualitativo della risorsa distribuita e il Comune risponde per culpa in vigilando e per omesso esercizio dei poteri autoritativi di controllo sulla concessione del servizio e sulla salute pubblica.
In conclusione, il delineato quadro di corresponsabilità tra le posizioni di garanzia del gestore e dei Comuni dimostra che l’emergenza PFAS non riveste i caratteri del caso fortuito o della forza maggiore, ma è il riflesso di una precisa responsabilità gestionale e politico-amministrativa condivisa, da accertarsi rigorosamente sotto il profilo della colpa omissiva e della violazione dei principi di precauzione.