La tutela dell’ambiente nell’ordinamento italiano opera su tre livelli principali: costituzionale (come valore supremo), civile (riparazione del danno) e penale (sanzione dei reati più gravi).
Per decenni la difesa della natura in Italia ha fatto riferimento a leggi ordinarie e regolamenti tecnici ma dal 2022 la tutela dell’ecosistema è entrata a far parte dei Principi Fondamentali della Repubblica.
Infatti, fino al 2022, la tutela ambientale era considerata un “valore trasversale” ricavato indirettamente dagli artt. 9 (paesaggio) e 32 (salute) della Costituzione.

La Legge Costituzionale n. 1/2022 ha poi modificato i predetti articoli prevedendo che l’ambiente fosse tutelato come valore in sé.
Pertanto, oggi la Repubblica Italiana tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, aggiungendo un concetto rivoluzionario: “anche nell’interesse delle future generazioni” (art. 9 cost.).
Si tratta del riconoscimento giuridico dello sviluppo sostenibile: ogni decisione politica, economica o legislativa deve bilanciare le esigenze di crescita odierne con la necessità di lasciare un pianeta vivibile.
L’iniziativa economica seppur libera, non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente (prima i limiti erano solo sicurezza, libertà e dignità umana) con la precisazione che la legge può indirizzare l’attività economica a fini non solo sociali, ma anche ambientali (art. 41 cost.).
L’ambiente cessa, quindi, di essere un costo sacrificabile e diviene un limite esterno all’attività d’impresa.
La Costituzione stabilisce, inoltre, che la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” è una materia di competenza esclusiva dello Stato: le Regioni non possono abbassare gli

standard di tutela imposti dallo Stato ma possono intervenire per migliorare o aumentare la protezione in ambiti specifici (come la gestione dei rifiuti o dei parchi regionali), purché non entrino in contrasto con le norme nazionali.
Nel diritto civile, invece, l’ambiente è tutelato principalmente attraverso il concetto di “danno ambientale”: il principio cardine è stabilito dall’art. 311 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).
La legge disciplina il ripristino in forma specifica imponendo, a chiunque cagioni un danno all’ambiente con dolo o colpa, il ripristino della situazione precedente o, se impossibile, il risarcimento per equivalente patrimoniale.

Lo Stato (Ministero dell’Ambiente) è il soggetto principale legittimato ad agire per il risarcimento del danno ambientale pubblico, ma anche Enti Locali e Associazioni ambientaliste possono intervenire nei processi come parti civili per i danni subiti.
Il diritto penale interviene, invece, come extrema ratio per punire le condotte più lesive attraverso il Titolo VI-bis del Codice Penale (articoli dal 452-bis al 452-terdecies), introdotto dalla Legge 68/2015.
Prima del 2015, i reati ambientali erano per lo più semplici “contravvenzioni” (punite con ammende leggere), mentre oggi sono delitti puniti con la reclusione e pene severe.
Tra i reati principali vi è quello di “Inquinamento ambientale” (art. 452-bis c.p.) che punisce chiunque causi “abusivamente” una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque, dell’aria o di porzioni estese del suolo o del sottosuolo.
Il reato di “Disastro ambientale” (art. 452-quater c.p.), che costituisce l’ipotesi più grave, si configura quando l’alterazione dell’ecosistema è irreversibile o richiede interventi particolarmente onerosi e complessi per essere eliminata, riguarda anche casi di pericolo per la pubblica incolumità.

Il reato di “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” (art. 452-sexies c.p.), invece, punisce chiunque detenga, commerci o abbandoni materiali radioattivi senza autorizzazione.
Il reato di “Impedimento del controllo” (art. 452-septies c.p.), colpisce chi nega l’accesso o intralcia l’attività degli organi di vigilanza (come ARPA o Carabinieri Forestali).
Quasi tutti i reati citati richiedono che la condotta sia avvenuta “abusivamente”: ciò significa che il reato scatta non solo se mancano le autorizzazioni, ma anche se si vìolano le prescrizioni tecniche o i limiti stabiliti dalle leggi di settore o dai regolamenti amministrativi.
Il Codice Penale prevede, inoltre, le aggravanti: le pene aumentano se il reato è commesso da associazioni a delinquere anche di stampo mafioso o per agevolarle (Aggravante per Ecomafia) e se dall’inquinamento deriva la morte o la malattia di persone (Morte o lesioni).
Altro principio della riforma del 2015 è costituito dal “Ravvedimento Operoso” (art. 452-terdecies c.p.): lo Stato offre una riduzione della pena (dalla metà a due terzi) se il colpevole bonifica il sito (cioè riporta lo stato dei luoghi alla situazione precedente all’inquinamento) o mette in sicurezza l’area (se il ripristino non è del tutto possibile, si deve evitare che il danno si aggravi o si diffonda ulteriormente), prima dell’apertura del dibattimento.
Si tratta di un forte incentivo al ripristino, in quanto il focus si sposta dalla semplice punizione alla salvaguardia dell’ambiente.
Per permettere al colpevole di effettuare i lavori di bonifica (che spesso richiedono tempo e autorizzazioni amministrative), il Giudice può sospendere il procedimento penale per un periodo massimo di due anni (prorogabile di un altro anno), se il colpevole dimostra di aver già iniziato le attività di recupero.

Ciò in quanto le bonifiche fatte dai privati solitamente sono più rapide di quelle pubbliche, i costi gravano direttamente sul responsabile e non sulla collettività e spesso chi ha inquinato conosce l’esatta natura delle sostanze sversate, facilitando l’intervento di bonifica.
Il ravvedimento operoso dell’art. 452-terdecies c.p. (sconto di pena) riguarda i delitti; per le contravvenzioni ambientali minori (gestite dal D.Lgs. 152/2006 – Testo Unico Ambientale), esiste una procedura diversa che, se completata con successo (prescrizioni dell’ARPA oltre che pagamento di una sanzione), porta alla totale estinzione del reato.
Se il trasgressore non esegue le prescrizioni o non paga la sanzione nei tempi stabiliti, il procedimento penale riprende il suo corso e il comportamento non collaborativo del reo potrebbe essere valutato negativamente dal Giudice.

Tutela ambientale e diritto